Amministrazioni Condominiali Rag. Parasiliti Mariella

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Italia i Condomini di nuova costruzione o già esistenti ma in fase di ristrutturazioni importanti, dovranno essere dotati stazioni con colonnine per la ricarica auto elettriche

In questi anni, nel nostro paese sta prendendo forma una piccola rivoluzione a favore delle auto elettriche: tramite il Dlgs 257/2016, infatti, i comuni dovranno prevedere nei rispettivi regolamenti edilizi l’obbligo di installare dei punti di ricarica per le auto elettriche, una regola che interesserà principalmente i condomini con almeno 10 abitazioni e edifici (destinati ad uso non residenziale) che abbiano una superficie utile di oltre 500 metri quadrati.

Queste novità si applicheranno anche a quegli edifici che dovessero essere ristrutturati in maniera profonda e, in ogni caso, almeno il 20 percento dei posti auto disponibili dovranno essere equipaggiati con le prese. Entro la fine del 2020, poi, in tutto il nostro paese dovrà essere realizzata una rete di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. PUBBLICITÀ
Non soltanto le grandi aree metropolitane dovranno predisporre le stesse, considerando come pure i centri abitati più piccoli, le statali e le autostrade dovranno essere equipaggiate con questi punti di ricarica, che saranno suddivisi in quattro categorie: lenti (con potenza fino a 7,4 kW), accelerati (tra i 7,4 e i 22 kW), veloci (tra i 22 e i 50 kW) e ultraveloci (più di 50 kW).
Anche nelle stazioni di servizio (nuove o ristrutturate in modo profondo) dovranno essere predisposti punti di ricarica da almeno 22 kW.   

Per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, in edifici in CONDOMINIO, è prevista comunque una preliminare delibera assembleare, in prima o in seconda convocazione, sempre con la maggioranza semplice dei condomini purché titolari della metà dei millesimi di proprietà.

Si è preferito,quindi, utilizzare una maggioranza semplice, al fine di rendere più agevole tali installazioni senza incorrere in meccanismi ostruzionistici che avrebbero solo la finalità di rendere irrealizzabile tale impianto. L'intervento è in quadrabile tra le innovazioni agevolate.

Prima di arrivare in assemblea, il singolo condomino, deve presentare all'amministratore, una richiesta individuale di apposizione di una colonnina in un'area comune.

La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione dell'intervento proposto.

In mancanza l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro 30 giorni.

La soluzione fai da te. Può capitare che, per svariate ragioni, la collettività condominiale non dia l'assenso alla installazione.

In questi casi la legge prevede, che il singolo condominio, entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, può comunque installare, a proprie spese, i dispositivi.

In quest'ultimo caso l'unico limite posto, è che con l'installazione non vengano danneggiate le parti comuni o alterare la sicurezza o il decoro dell'edificio oppure ostacolare altri comproprietari nell'uso delle parti comuni.

Ovviamente l'installazione delle colonnine dovrà essere effettuata anche tenendo presente degli spazi di accesso alle unità immobiliari e degli spazi di parcheggio comuni.

Ovviamente si precisa che, se il singolo condomino è proprietario di un box, le colonnine di ricarica possono essere installate all'interno del medesimo , senza dover ricorrere a strutture esterne e/o comuni.

La ripartizione delle spese. Ovviamente non tutti i condomini possiedono un auto elettrica, per cui chi la possiede, potrà installare la colonnina di ricarica a proprie spese, all'interno del cortile comune, purché vengano rispettati i limiti dell'articolo 1102 del Codice civile.

In questo caso le colonnine non costituiranno comunque proprietà comune di tutti i condòmini ma solo del condomino che le ha installate a proprie spese.

Ricordiamo che il dissenso espresso dal condomino e la conseguente esenzione dai relativi contributi comportano la mancata comproprietà dell'opera da parte del condomino stesso che non ne trae vantaggio, condizione questa che è reversibile, grazie al disposto del 3° co. dello stesso art. 1121 c.c. (Cass. civ., 18.11.1971, n. 3314).

Se gli altri condomini vogliono avvalersi, solo in un secondo momento dell'impianto di ricarica installato inizialmente dal singolo condomino, lo potranno fare contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione.

Infatti l'art. 1121 cod. civ. riconosce ai condomini, in caso di innovazioni voluttuarie, il diritto di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse (Cass.18/08/1993, n. 8746).

Invece, per quanto concerne l'utilizzo, le spese saranno ripartite in proporzione all'uso del bene, in quanto trattasi di un servizio misurabile in base ai consumi realizzati.

Amm. M.Parasiliti 

Atricolo arricchito con informazioni tratte da

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